1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei princìpi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle
a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;
b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;
c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;
d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.
3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.
4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.