Art. 13.
(Utilizzazione del volontariato).

      1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei princìpi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle

 

Pag. 18

regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone e l'integrazione e l'inclusione sociali.
      2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

          a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

          b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;

          c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

          d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.

      3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.
      4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.